Corte Costituzionale, Sentenza 24 marzo 2023, n.50
Ambiente – Rifiuti – Disciplina della bonifica dei siti contaminati – Riconducibilità alla competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente – Possibilità che le regioni intervengano in relazione alla tutela della salute – Esclusione (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disposizione della regione lombardia che prevede che la messa in sicurezza permanente sia effettuata in coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale fissati dal cod. ambiente, in luogo del precedente «secondo i criteri e le modalità» ivi previsti). (classif. 010010).
La disciplina della bonifica dei siti contaminati va inquadrata nella materia della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, spettando alla disciplina statale tener conto degli altri interessi costituzionalmente rilevanti ad essa contrapposti; non ha fondamento, in tale ambito, la rivendicazione di una competenza legislativa delle regioni in relazione alla tutela della salute.
(Precedenti: S. 251/2021 – mass. 44411; S. 126/2018 – mass. 41340, n. 247/2009 – mass. 33819 e 33821; S. 214/2008).
La disciplina dei rifiuti va ricondotta alla materia della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, affidata dall’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. (Precedenti: S. 191/2022 – mass. 44977; S. 227/2020 – mass. 42658; S. 289/2019 – mass. 40971; S. 231/2019 – mass. 40825; S. 142/2019; S. 129/2019 – mass. 42298; S. 28/2019 – mass. 42182; S. 215/2018 – mass. 40908; S. 151/2018 – mass. 40000).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s, Cost., l’art. 12, comma 1, lett. a, della legge reg. Lombardia n. 9 del 2022, che prevede che le discariche per la messa in sicurezza permanente debbano essere realizzate in coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale fissati dal cod. ambiente, in luogo del precedente «secondo i criteri e le modalità» ivi previsti. La norma regionale impugnata dal Governo viola la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema: a fronte dell’interpretazione proposta dalla Regione risulta, invece, plausibile e persuasiva quella del ricorrente secondo cui essa concerna i rifiuti; ne deriva che l’attenuazione del vincolo al rispetto del cod. ambiente costituisce una violazione della relativa competenza statale).