Consenso informato. In tema di attività medico-chirurgica, la manifestazione del consenso informato alla prestazione sanitaria costituisce esercizio di un diritto soggettivo del paziente all’autodeterminazione, cui corrisponde, da parte del medico, l’obbligo di fornire informazioni dettagliate sull’intervento da eseguire, con la conseguenza che, in caso di contestazione del paziente, grava sul medico l’onere di provare il corretto adempimento dell’obbligo informativo
preventivo, mentre, nel caso in cui tale prova non venga fornita, è necessario distinguere, ai fini della valutazione della fondatezza della domanda risarcitoria proposta dal paziente, l’ipotesi in cui il danno alla salute costituisca esito non attendibile della prestazione tecnica, se correttamente eseguita, da quella in cui, invece, il peggioramento della salute corrisponda a un esito infausto prevedibile “ex ante”, nonostante la corretta esecuzione della prestazione tecnico-sanitaria che si rendeva comunque necessaria. In questo caso, ai fini dell’accertamento del danno, graverà sul paziente l’onere della prova, anche tramite presunzioni, che il danno alla salute è dipeso dal fatto che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l’intervento (Cass., Sez. III, 13.10.2017 n. 24074).
Consenso e dissenso alla cura. Il diritto all’autodeterminazione consapevole del paziente contempla, con pari dignità, pure il dissenso alla cura rilevando, nella decisione, un orizzonte di valori e programmi di realizzazione personale che solo al paziente è dato illustrare. Il consenso informato non può essere presunto. Ai fini della responsabilità medica, la completa e corretta informazione non è un dato che può desumersi dalla mera sottoscrizione di un modulo del
tutto generico. Il medico (e la struttura nell’ambito della quale egli agisce) debbono invece fornire, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente acquisite sulle terapie che si vogliono praticare, o sull’intervento chirurgico che si intende eseguire, illustrandone le modalità e gli effetti, i rischi di insuccesso, gli eventuali inconvenienti collaterali. (Cass., Sez. III, 09.12.2010, n. 24853).
Corte di Cassazione, Sezione 3, Civile, Ordinanza 26 maggio 2020, n.9887
Responsabilità sanitaria – Intervento chirurgico – Consenso – Principi giurisprudenziali – Onere della prova del nesso eziologico tra inadempimento e danno a carico dei danneggiati
Al fine di ottenere il risarcimento del danno da lesione del consenso informato, spetta al paziente provare che, se fosse stato correttamente informato, avrebbe rifiutato il trattamento medico. Non è quindi sufficiente allegare la mera omessa informazione, non trattandosi di un’ipotesi di danno in re ipsa.
Corte di Cassazione, Sezione 3, Civile, Ordinanza 29 novembre 2018, n.30852
Responsabilità medica – Intervento chirurgico – Consenso informato – Paziente – Va informato anche sui possibili rischi minimi derivanti dall’intervento
Il giudice non può presumere che il paziente, poi deceduto, si sarebbe sottoposto all’intervento chirurgico anche se fosse stato prima e compiutamente informato dei rischi. Il paziente che si sottopone a intervento chirurgico, infatti, deve essere sempre messo al corrente dei possibili rischi derivanti dall’operazione, anche se sono minimi.
081 18571320
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METODI DI PAGAMENTO
Il pagamento del compenso potrà avvenire anche con bonifico bancario e carta di credito.