Corte di Cassazione, Sezione U, Civile, Ordinanza 15 settembre2022, n.27175
Giurisdizione – Difetto di giurisdizione – Emissioni sonore – Soglia della normale tollerabilità – Art. 844 c.c. – Lesioni del diritto alla salute – Risarcimento danno non patrimoniale e pagamento di penale da parte della P.A. – Adozione di misure necessarie per ricondurre le immissioni entro i limiti – Giurisdizione del giudice ordinario – Si esclude la giurisdizione del giudice amministrativo
In tema di immissioni acustiche provenienti da un fondo privato appartiene alla giurisdizione ordinaria la controversia avente ad oggetto la domanda di condanna della P.A., da parte dei cittadini residenti nelle zone interessate, a provvedere all’eliminazione o alla riduzione nei limiti della soglia di tollerabilità delle immissioni nocive. L’azione giudiziale è orientata a far conseguire la tutela del diritto fondamentale alla salute e alla serenità della vita familiare che si assumono lese da immissioni acustiche intollerabili. La posizione fatta valere è di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, non investendo scelte ed atti autoritativi della P.A. che non esercita alcun potere discrezionale sui cittadini che vivono nell’area interessata dalle immissioni inquinanti e lesive dalla salubrità dell’ambiente.