Corte d’Appello, Cagliari, Sezione 2, Civile, Sentenza 17 luglio 2023, n.254
Responsabilità medica – Malpractice medica – Perdita del rapporto parentale – Tabelle milanesi
Adita in materia di malpractice medica la Corte d’Appello di Cagliari afferma (tra l’altro) come, ai fini della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, i criteri previsti dalle tabelle milanesi ante 2022 devono essere intesi nel senso che essi non indicano una “forbice liquidatoria” fra un minimo ed un massimo, bensì tra un “valore monetario base”, espressione di una valutazione media uniforme del danno, e una personalizzazione massima, applicabile solo alla luce di circostanze peculiari specificatamente allegate. In tale delicata ipotesi (di pregiudizio derivante da perdita, ma anche da lesione del rapporto parentale), il Giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l’unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l’interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti con il congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno con il danneggiato, l’età delle parti e ogni altra circostanza propria del singolo caso concreto. La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati iure proprio dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente con il paziente, e, dall’altro lato, i parenti non rientrano nella categoria dei terzi protetti dal contratto, potendo postularsi l’efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio e il paziente esclusivamente ove l’interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch’esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale.