Corte di Cassazione, Civile, Sezione III, Sentenza 06 dicembre 2024, n.31257
Nel contesto dell’affitto di azienda, la riconsegna parziale degli oggetti dati in affitto non esenta l’affittuario dall’obbligo del pagamento del corrispettivo per l’intero periodo di mora. L’articolo 1591 del codice civile, per sua natura e logica, non contempla la possibilità di “rilasci parziali”, ponendo l’accento sul godimento complessivo del bene locato o dell’azienda affidata. Ciò deriva dal fatto che il canone o corrispettivo è dovuto per il godimento integrale dei beni e non può essere ridotto proporzionalmente alla porzione riconsegnata. La norma codicistica istituisce, per il conduttore in mora, una presunzione iuris et de iure che riguarda la responsabilità per il pagamento del canone fino alla riconsegna e non ammette prova contraria. Di conseguenza, anche qualora l’affittuario rilasci solo una parte dell’azienda o dell’oggetto locato, egli rimane in mora per la restituzione del tutto e pertanto è debitore dell’intero corrispettivo verso il locatore sino alla completa restituzione.



