Accertamento donazione dissimulata – De cuius – Donazioni in vita – Collazione ereditaria – Finalità – Formazione della massa ereditaria – Obbligo di collazione – Sussistenza all’apertura della successione – Effetti
La collazione ereditaria, in presenza di donazioni fatte in vita dal de cuius, costituisce uno strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere al fine di assicurare equilibrio e parità di trattamento ai vari condividenti e, dunque, a garantire ad essi la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionati alla propria quota. L’obbligo della collazione, pertanto, sorge automaticamente a seguito dell’apertura della successione ed i beni donati devono essere conferiti a prescindere da una espressa domanda dei condividenti, in quanto a tal fine sufficiente la domanda di divisione e la menzione, in essa, della esistenza di determinati beni facenti parte dell’asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione. L’azione contemplata dalla disposizione di cui all’art. 737 c.c., pertanto, è finalizzata unicamente all’accertamento dell’obbligo del coerede che ha ricevuto beni in donazione a procedere alla collazione, in matura o mediante imputazione, e costituisce, in quanto tale, atto strumentale alla divisione ereditaria. (Nella specie a differenza di quanto dedotto da parte attrice, il chiesto accertamento della donazione dissimulata non fa ricadere l’immobile nella massa ereditaria ex artt. 737 e 746 c.c., poiché non sono tali gli effetti delle richiamate disposizioni, attinenti, per quanto innanzi, all’istituto della collazione che postula come suo fondamento l’acquisizione del donatum all’asse ereditario in rapporto necessariamente strumentale alle operazioni di divisione ereditaria, ovvero nelle ipotesi di azione di riduzione).