Consiglio di Stato, Sezione 4, Sentenza 25 gennaio 2023, n.849
Rifiuti – Codice CER 19.12.12 – Accertamento della coesistenza di due elementi – Assenza di componenti pericolose e trattamento meccanico – Natura effettiva del rifiuto in esito a processo di trattamento
La possibilità di attribuire a un rifiuto il CER 19.12.12 dipende dall’accertamento della coesistenza di due elementi, cioè che non siano presenti componenti pericolose e che il materiale in questione sia assoggettato ad una procedura preliminare qualificabile come “trattamento meccanico”. Al riguardo, la Corte di Giustizia UE ha chiarito (sentenza 11 novembre 2021, C-315/20) che “i rifiuti urbani non differenziati che siano stati classificati alla voce 19 12 12 del CER a seguito di un trattamento meccanico ai fi ni del loro recupero energetico, trattamento che non ha tuttavia sostanzialmente alterato le proprietà iniziali di tali rifiuti, devono essere considerati come rientranti tra i rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, previsti da tali disposizioni, nonostante il fatto che queste ultime menzionino il codice 20 03 01 del CER” Nelle Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), approvate con Decreto Direttoriale del Ministero della transizione ecologica n. 47 del 9 agosto 2021,è stato conseguentemente precisato che “una condizione essenziale affinché i rifiuti derivanti dal trattamento siano classificabili con codici dell’elenco europeo differenti rispetto a quello del rifiuto d’origine è che il processo abbia portato alla formazione di un rifiuto differente dal punto di vista chimico-fisico (tra cui, composizione, natura, potere calorifico, caratteristiche merceologiche, ecc.)”. In tal senso, deve condividersi il rilievo secondo cui “ciò che conta è la natura effettiva del rifiuto alla luce delle caratteristiche che il medesimo presenta in esito al processo di trattamento cui è sottoposto”. (Amb.Dir.)