Ambiente – Rifiuti – Rifiuti Pericolosi – Amianto – Abbandono -Indice di pericolosità – Codice CER – Tenuità dell’offesa -Esclusione
Ai fi ni della punibilità della condotta di deposito sul suolo in modo incontrollato di rifiuti speciali pericolosi, costituiti da inerti provenienti da demolizioni e contenenti tracce di amianto, ai sensi dell’articolo 6 del Dl n. 172 del 2008 (convertito in Legge30 dicembre 2008, n. 210, recante «Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale»), è sufficiente l’accertata presenza fra i detriti accumulati sul terreno di materiali fortemente inquinanti, quali l’amianto, non sussistendo la particolare tenuità dell’offesa, così dovendo escludersi, in ragione del rischio particolarmente allarmante per la salute pubblica, la configurabilità dell’indice-requisito previsto dalla speciale causa di non punibilità, per particolare tenuità del fatto, di cui al primo comma dell’articolo 131 bis del Codice Penale. L’accertamento della pericolosità del materiale abbandonato, oggetto di campionamento e successiva analisi per la verifica della presenza di amianto, è di per sé sufficiente alla qualificazione del rifiuto come pericoloso essendo i «materiali da costruzione contenenti amianto» contemplati nella tabella di classificazione di cui all’Allegato D del Dlgs n. 152 del 2006 con il codice «CER 17 06 05*» tra i rifiuti espressamente definiti come pericolosi, con tale qualificazione prescindendosi da qualunque accertamento sulla pericolosità del materiale in concreto, in quanto trattasi di valutazione effettuata ex ante dallo stesso legislatore.