Corte di Cassazione, Sezione 1, Civile, Ordinanza 24 ottobre 2022, n.31351
Famiglia – Matrimonio – Separazione personale dei coniugi – Effetti- In genere condotte violente di un coniuge nei confronti dell’altro – Motivo di addebito della separazione – Sussistenza – Comparazione con i comportamenti del coniuge vittima delle stesse – Necessità – Esclusione – Fattispecie.
Le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all’altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fi ni dell’adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, nel rigettare la richiesta di separazione con addebito proposta dalla moglie nei confronti del marito, aveva omesso di prendere in considerazione la condotta violenta di quest’ultimo, che da varie testimonianze, riscontrate da referti ospedalieri e provvedimenti del Questore, risultava avere spesso fatto ricorso a violenza fi sica sia nei confronti della coniuge che dei figli).