Corte di Cassazione, Sezione U, Civile, Sentenza 5 febbraio 2021, n.2867
Successione transnazionale – Legge regolatrice – Principi – Petizione di eredità – Revoca testamento redatto a Londra – Nazionalità del de cuius – Applicazione del diritto inglese alla successione – Ex L. n. 218 del 1995 – Testamento da intendersi revocato per effetto del successivo matrimonio del testatore, in base a quanto prescritto dal Will Act del 1837
In tema di successione transnazionale, allorchè la legge nazionale regolatrice, ai sensi dell’art. 46 della L. 31 maggio 1995, n. 218 sottopone i beni mobili alla legge del domicilio del de cuius e rinvia indietro alla legge italiana, come consentito dall’art. 13, comma 1, lett. b), stessa legge, per la disciplina dei beni immobili compresi nell’eredità, si verifica l’apertura di due successioni e la formazione di due distinte masse, ognuna assoggettata a differenti regole di vocazione e di delazione, ovvero a diverse leggi che verificano la validità e l’efficacia del titolo successorio, individuano gli eredi, determinano l’entità delle quote e le modalità di accettazione e di pubblicità ed apprestano l’eventuale tutela dei legittimari.