La sottoscrizione inserita nel corpo del testamento vale solo se la disposizione che precede risulta completa e autonoma
Successione testamentaria – Testamento olografo – Testamento olografo – Sottoscrizione- Collocazione nel corpo delle disposizioni – Validità delle disposizione anteriori – Condizioni- Fattispecie – Testamento pubblico – Sottoscrizione del testatore, del notaio e dei testimoni – In genere.
Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO PALERMO, 12/12/2019
Nel testamento olografo, qualora la sottoscrizione autentica sia apposta nel corpo delle disposizioni, può ritenersi valida la parte che la precede solo se risulti, in base alle circostanze, che essa chiudeva il testamento, dovendo il giudice di merito accertarne, anche mediante l’esame del contenuto intrinseco, la congruità, completezza ed autonomia; in difetto, il testamento è nullo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, in presenza di una sottoscrizione autentica interna e di una apocrifa in calce, aveva ritenuto valida la sola disposizione anteriore sulla base del dato formale della sua collocazione, senza verificarne l’autonomia e la completezza).