Regolamento di condominio – Limiti alla proprietà esclusiva – Divieto di possedere o detenere animali domestici – Modifica dell’art. 1138, ultimo comma, c.c. a seguito della riforma del condominio del 2012 – Effetti – Nullità sopravvenuta delle clausole regolamentari contrastanti con la disciplina codicistica – Estensione
II divieto previsto dall’ultimo comma dell’art. 1138 c.c. (a mente del quale “le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”), introdotto dalla legge di riforma del condominio n. 220/2012, è applicabile a tutte le disposizioni con esso contrastanti, indipendentemente sia dalla natura del regolamento che le contiene (contrattuale o assembleare) sia dal momento (antecedente o posteriore alla novella del 2012) in cui il regolamento è stato adottato. (Fattispecie nella quale, sulla scorta dell’enunciato principio, il Giudicante ha dichiarato la nullità di clausola regolamentare contraria al principio generale sancito dall’art. 1138 cit.