Corte di Cassazione, Sezione I, Civile, Sentenza 17 maggio 2025, n.13138
Assegnazione della casa familiare, tutela esclusiva della prole e irrilevanza degli interessi economici tra coniugi in assenza di stabile legame del minore con l’abitazione
L’assegnazione della casa familiare prevista dall’art. 155-quater c.c. è finalizzata unicamente alla tutela della prole e non può essere disposta come se fosse una componente dell’assegno previsto dall’art. 156 c.c.; dovendo ritenersi estranea alla decisione di assegnazione della casa coniugale ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico. Ciò, in quanto va tutelato l’ambiente “ove il minore ha cominciato a vivere e a relazionarsi come persona”, tanto da considerare quell’abitazione come “la proiezione nello spazio della sua identità all’interno di uno specifico contesto ambientale e sociale”. Deve, dunque, valutarsi l’esistenza di uno stabile legame fra il minore l’immobile già adibito a casa familiare, verificando, in caso di allontanamento e in considerazione del tempo trascorso, la persistenza di tale legame tra il minore e l’abitazione (esclusa, nella specie, la sussistenza di questo legame, atteso che la figlia della coppia viveva ininterrottamente, da più di quattro anni, in un’altra casa, e quindi in un diverso contesto familiare, ben lontana da abitudini, consuetudini di vita e relazioni domestiche proprie della abitazione condivisa coi genitori).



