Corte di Cassazione, Civile, Sezione I, Sentenza 23 dicembre 2025, n.33730
Il danno da prosecuzione dell’attività dopo la causa di scioglimento può essere liquidato mediante il criterio dei netti patrimoniali
Società di capitali – Amministratori – Responsabilità: in genere – Responsabilità dei liquidatori per mala gestio – Parametri per la liquidazione equitativa del danno ex art. 1226c.c. – Criteri dei c.d. netti patrimoniali – Applicabilità – Condizioni.
Rigetta, CORTE D’APPELLO FIRENZE, 25/06/2020
In tema di responsabilità degli amministratori o dei liquidatori di società di capitali per il compimento di atti gestori non conservativi dopo il verificarsi di una causa discioglimento, ove sia impossibile una ricostruzione analitica delle conseguenze negative dell’atto di mala gestio, il danno può essere liquidato in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., mediante il ricorso al criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali.



