Ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, legge fallimentare (il cui onere grava pacificamente sul debitore), i bilanci degli ultimi tre esercizi, senza assurgere a prova legale, costituiscono il mezzo privilegiato in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa. I bilanci degli ultimi tre esercizi, che l’imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell’articolo 15, comma 4, della legge fallimentare, sono, peraltro, quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese a norma dell’articolo 2435 del Cc, sicché, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può “motivatamente” non tenere conto dei bilanci prodotti. Anche in mancanza di bilanci ritualmente depositati (e ancor più in un caso in cui non risulti depositato solo l’ultimo bilancio), peraltro, il debitore può comunque dimostrare la sussistenza delle condizioni che ne escludono la fallibilità con strumenti probatori alternativi, avvalendosi delle proprie scritture contabili o di qualunque altro documento, formato da terzi o da esso stesso, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell’impresa. (Nella specie, ha osservato la Suprema Corte, la corte d’appello non si è attenuta ai principi esposti, perché ha affermato che il cosiddetto bilancio di verifica relativo all’esercizio 2016 era inattendibile solo perché non era mai stato depositato presso il registro delle imprese, mentre avrebbe dovuto provvedere alla valutazione dei dati patrimoniali in esso esposti, onde stabilire se potessero ritenersi veritieri alla luce dei bilanci anteriori della società e dell’ulteriore documentazione prodotta dall’allora reclamante, e se dunque anche in base ad essi potesse ritenersi provata l’insussistenza dei requisiti dimensionali previsti dall’articolo 1, comma 2, della legge fallimentare).