Il creditore può procedere direttamente all’esecuzione forzata se in possesso di un titolo esecutivo e trascrive il pignoramento entro un anno dall’atto pregiudizievole
L’articolo 2929-bis del Cc, è stato introdotto dall’articolo 12, comma 1, decreto legge n. 83 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 132 del 2015, allo scopo di rafforzare la tutela del creditore pregiudicato da un atto del suo debitore che costituisca su beni immobili o mobili registrati vincoli di indisponibilità o effettui operazioni di alienazioni a titolo gratuito, successivamente al sorgere del credito. In tali ipotesi al creditore è offerta la possibilità di procedere direttamente ad esecuzione forzata senza necessità di ottenere, come invece necessario in precedenza, la declaratoria di inefficacia dell’atto pregiudizievole, possibilità peraltro condizionata alla sussistenza di due presupposti, ovvero che il creditore sia munito di titolo esecutivo, e che entro un anno dalla data di trascrizione dell’atto pregiudizievole trascriva il pignoramento o intervenga nell’esecuzione promossa da altri. La disposizione citata è stata introdotta dopo la costituzione del fondo patrimoniale, e comunque non modifica la disciplina di legge, in quanto tale facoltà ulteriore concessa creditore si aggiunge alla normale disciplina di legge, che non viene in alcun modo modificata.