Corte di Cassazione, Civile, Sezione III, Sentenza 11 luglio 2024, n.19096
Il terzo pignorato che menziona l’esistenza di un pegno a garanzia del credito deve assumere iniziative per far valere il proprio privilegio
Il terzo pignorato che menzioni, nella dichiarazione ex art. 547 c.p.c., l’esistenza di un pegno a garanzia del credito, deve assumere le opportune iniziative processuali per far valere il proprio privilegio; di conseguenza, qualora tali iniziative non siano assunte, il privilegio non è opponibile al creditore procedente.



