1. Società di persone e Società di capitali
• Società in nome collettivo (S.n.c.) e Società in accomandita semplice (S.a.s.)
La morte di un socio può determinare lo scioglimento della società, salvo diversa pattuizione nello statuto/atto costitutivo.
In genere, si prevede che gli eredi del socio deceduto subentrino o vengano liquidati.
• Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
Le quote sono trasmissibili per successione mortis causa. L’atto costitutivo può limitare o condizionare il subentro degli eredi (art. 2469 c.c.). Se gli eredi non subentrano, hanno diritto alla liquidazione della quota.
• Società per azioni (S.p.A.)
Le azioni sono in linea di principio liberamente trasferibili anche mortis causa. Lo statuto può prevedere clausole di gradimento, ma non può impedire il subentro degli eredi.
2. Imposta di successione e donazione
In linea generale, il trasferimento mortis causa di quote o azioni di società è soggetto all’imposta di successione e donazione, che varia a seconda del grado di parentela:
• 4% per coniuge e parenti in linea retta, con franchigia di 1 milione di euro per beneficiario.
• 6% per fratelli/sorelle (con franchigia di 100.000 euro).
• 6% per altri parenti fino al 4° grado.
• 8% per tutti gli altri.
3. Agevolazione “passaggio generazionale”
L’esenzione totale dall’imposta di successione e donazione per il trasferimento di quote sociali trova la sua disciplina fondamentale nell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 346 del 1990, che rappresenta una delle più significative agevolazioni introdotte dal legislatore per favorire il passaggio generazionale delle imprese familiari.
La norma stabilisce che i trasferimenti di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni a favore dei discendenti e del coniuge, effettuati anche tramite i patti di famiglia, non sono soggetti all’imposta. Tuttavia, questa esenzione non opera automaticamente per tutte le partecipazioni societarie, ma è subordinata al rispetto di specifici requisiti.
Per quanto riguarda le quote sociali e le azioni di società di capitali, l’esenzione spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1, del codice civile.
La Corte di Cassazione ha precisato che l’integrazione del controllo può realizzarsi anche quando i beneficiari già detengano parte delle quote sociali che, sommate a quelle trasferite, conferiscono il controllo della società.
Come chiarito dalla sentenza n. 18732 del 9 luglio 2024, la presenza di una comunione ereditaria di azioni non impedisce l’esercizio del controllo societario da parte dei detentori delle quote, in quanto la norma non distingue il tipo di comunione, né richiede una corrispondenza soggettiva perfetta tra comunione ereditaria di azioni e singoli soci.
Un aspetto particolarmente rilevante emerso dalla giurisprudenza riguarda il trasferimento a più discendenti in comproprietà. In questi casi, il beneficio dell’esenzione deve essere riconosciuto a condizione che i diritti dei comproprietari vengano esercitati da un rappresentante comune che disponga della maggioranza dei voti esercitabile nell’assemblea ordinaria, realizzando così l’effettivo passaggio generazionale dell’impresa mediante il totale trasferimento del controllo di diritto dai disponenti ai discendenti.
La ratio della norma è quella di agevolare il passaggio generazionale delle imprese. L’esenzione è subordinata all’impegno degli aventi causa di proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Gli aventi causa devono rendere, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell’attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto.
Il mancato rispetto di queste condizioni comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.