Nel conto corrente bancario cointestato i correntisti hanno la contitolarità in parti uguali del debito e del credito solidale, salvo prova contraria
Nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall’articolo 1854 del codice civile, riguardante i rapporti con la banca, bensì dell’articolo 1298, comma 2, del codice civile, in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente; sicché, non solo di deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l’altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle quote, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell’altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all’intero svolgimento del rapporto. Trattasi si una presunzione legale iuris tantum – quale quelle di cui all’articolo 1298, comma 2, del codice civile – poiché dà luogo soltanto all’inversione dell’onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, ma che presuppone, perché possa ritenersi vinta, la dimostrazione non già che la materiale operazione di versamento sia stata effettuata solo da uno dei cointestatari, ma che la stessa abbia altresì avuto ad oggetto somme di pertinenza esclusiva di uno dei contitolari (in ipotesi si potrebbe verificare il caso che uno dei cointestatari, per ragioni di difficoltà personali degli altri formali contitolari – come nel caso di malattia a carattere temporaneo o permanente – ovvero logistiche – come nell’ipotesi in cui risieda in località
diversa da quella ove è stato acceso il rapporto bancario – provveda al versamento di somme appartenenti in esclusiva all’altro cointestatario).