Tribunale Napoli, Sezione 11, Civile, Sentenza 20 aprile 2023, n.4111
Condominio – Amministratore – Incarico a terzi di compiere opere di manutenzione straordinaria – Carattere dell’urgenza – Condominio validamente rappresentato – Opere non urgenti – Incarico conferito al di fuori delle attribuzioni riconosciute all’amministratore – Obbligazione non riferibile al condominio
In tema di condominio negli edifici, nel caso in cui l’amministratore abbia assunto l’iniziativa di compiere opere di manutenzione straordinaria caratterizzate dall’urgenza, ove questa effettivamente ricorra ed egli abbia speso, nei confronti dei terzi, il nome del condominio, quest’ultimo deve ritenersi validamente rappresentato e l’obbligazione è direttamente riferibile al condominio. Laddove, invece, i lavori eseguiti da terzi su disposizione dell’amministratore non posseggano il requisito dell’urgenza il relativo rapporto obbligatorio non è riferibile al condominio, trattandosi di atto posto in essere dall’amministratore al di fuori delle sue attribuzioni, attesa la rilevanza “esterna” delle disposizioni di cui agli artt. 1130 e 1135 comma 2 c.c.