Corte d’Appello, Roma, Sezione I, Sentenza 5 febbraio 2026
La revoca giudiziale dell’amministratore per gestione delle somme al difuori del conto corrente condominiale
In tema di condominio, la revoca giudiziale dell’amministratore ai sensi dell’art.1129 c.c. può essere richiesta direttamente da ciascun condomino, senza necessità di una preventiva deliberazione assembleare, salvo i limitati effetti previsti dalla legge in materia di rivalsa delle spese. Costituisce grave irregolarità, idonea a giustificare la revoca, la gestione delle somme condominiali con modalità suscettibili di determinare confusione tra il patrimonio del condominio e quello dell’amministratore o di sottrarre le risorse alla movimentazione sul conto corrente intestato al condominio, essendo irrilevanti le ragioni addotte per giustificare il mancato rispetto degli obblighi di separazione patrimoniale e tracciabilità delle operazioni.



