Tribunale Civitavecchia, Civile, Decreto 3 novembre 2022
Amministratore condominiale – Revoca – Presupposti – Gravi irregolarità nella gestione degli affari condominiali – Onere della prova
E’ revocabile l’amministratore condominiale che nel corso della gestione degli affari condominiali, ometta gravi irregolarità in particolare omettendo di convocare l’assemblea per l’approvazione del rendiconto, ai sensi del comma 4 dell’art. 1130 c.c., per quattro anni, per deliberare in merito agli interventi di manutenzione urgenti, nonostante espressa segnalazione in tal senso dei condomini. A fronte della deduzione specifico dell’inadempimento agli obblighi gravanti sull’amministratore, ex lege, grava sul resistente l’onere di provare l’inadempimento. In mancanza di costituzione della parte resistente, non può che ritenersi accertato il dedotto inadempimento.