Corte di Cassazione, Sezione 1, Civile, Ordinanza, 21 settembre 2022, n.27599
Famiglia – Matrimonio – Separazione personale dei coniugi – Effetti- Abitazione separazione dei coniugi – Assegnazione della casa familiare – Rilevanza ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento del coniuge – Comproprietario dell’immobile -Sussistenza – Fondamento.
Nella quantificazione dell’assegno di mantenimento, a seguito della separazione dei coniugi, deve attribuirsi rilievo anche all’assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela esclusiva della prole e del suo interesse a conservare il proprio habitat familiare, rappresenta un’utilità suscettibile di apprezzamento economico, come del resto espressamente precisato dall’art. 337 sexies c.c., anche nel caso in cui il coniuge separato assegnatario dell’immobile ne sia comproprietario, perché il suo godimento del bene non trova fondamento nella comproprietà dell’abitazione, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell’altro coniuge di disporre della propria quota immobiliare e si traduce in un pregiudizio economico, anch’esso valutabile ai fi ni della quantificazione dell’assegno dovuto.