Corte di Cassazione, Civile, Sezione I, Sentenza 27 gennaio 2026, n.1876
Trentenne sposata convivente con la madre: niente mantenimento paterno
Il figlio, divenuto maggiorenne, ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico o universitario, dimostri con onere probatorio a suo carico di essersi adoperato per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro e ciò, se del caso, anche ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (escluso il mantenimento per la figlia maggiorenne che, pur avendo costituito una propria famiglia, continuava a convivere con la madre).



