Corte di Cassazione, Civile, Sezione I, Sentenza 09 febbraio 2026, n.2917
Assegno divorzile negato se fondato solo su sacrifici professionali genericamente allegati e su un futuro danno contributivo ipotetico, in assenza di prova rigorosa dell’attuale squilibrio economico-patrimoniale tra gli ex coniugi
In tema di assegno divorzile, la natura composita assistenziale e perequativo compensativa della prestazione impone che il riconoscimento del diritto si fondi sull’accertamento attuale di uno squilibrio economico patrimoniale tra gli ex coniugi, causalmente ricollegato alle scelte di vita familiare e ai sacrifici professionali compiuti dal richiedente, da provarsi da quest’ultimo in modo puntuale quanto alla loro consistenza e ai relativi riflessi economici. Ne consegue che non è sufficiente valorizzare in via meramente presuntiva la sospensione dell’attività lavorativa per la cura dei figli o lo svolgimento di lavoro ‘in nero’ e il conseguente, solo ipotizzato, ‘danno contributivo’ futuro, occorrendo invece una rigorosa valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti dopo lo scioglimento del vincolo e una specifica ricostruzione delle occasioni professionali realisticamente sacrificate e del correlato pregiudizio economico.



