Corte di Cassazione, Civile, Sezione III, Sentenza 28 novembre 2025, n.31164
Reticenza dell’assicurato: nullità solo se ricorrono inesattezza della dichiarazione, dolo o colpa grave e incidenza sul consenso
La reticenza dell’assicurato annulla il contratto solo se sussistono tre condizioni cumulative, ovvero: l’inesattezza della dichiarazione; dolo o colpa grave; influenza sul consenso dell’assicuratore, con onere probatorio a carico di quest’ultimo (nella specie, relativa ad un immobile locato e sublocato per un’attività commerciale che aveva subito un incendio poco dopo la stipula di una polizza assicurativa, era stato accertato che il sublocatore aveva fornito dichiarazioni mendaci o reticenti, consapevole della mancata apertura immediata dell’attività, incidendo sul consenso dell’assicuratore).



