Tribunale Bergamo, Civile, Sentenza 30 novembre 2022, n.2618
Società e imprese – Scioglimento e liquidazione – Cancellazione della società dal registro delle imprese – Articolo 2495 del Cc – Responsabilità verso i creditori sociali – Natura di illecito aquiliano – Sussistenza – Responsabilità “illimitata” del liquidatore – Onere probatorio del creditore sociale e del liquidatore – Contenuti rispettivi. (Cc, articoli 2043, 2495 e 2697)
In tema di liquidazione di società di capitali, la responsabilità verso i creditori sociali prevista dall’articolo 2495 del Cc ha natura aquiliana, gravando sul creditore rimasto insoddisfatto di dedurre ed allegare che la fase di pagamento dei debiti sociali non si è svolta nel rispetto del principio della “par condicio creditorum”. In particolare, quanto alla dimostrazione della lesione patita, il medesimo creditore, qualora faccia valere la responsabilità “illimitata” del liquidatore, affermando di essere stato pretermesso nella detta fase a vantaggio di altri creditori, deve dedurre il mancato soddisfacimento di un diritto di credito, provato come esistente, liquido ed esigibile al tempo dell’apertura della fase di liquidazione, ed il conseguente danno determinato dall’inadempimento del liquidatore alle sue obbligazioni, astrattamente idoneo a provocarne la lesione, con riferimento alla natura del credito ed al suo grado di priorità rispetto ad altri andati soddisfatti; grava, invece, sul liquidatore l’onere di dimostrare l’adempimento dell’obbligo di procedere ad una corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali e di averli pagati nel rispetto della predetta “par condicio creditorum”, secondo il loro ordine di preferenza, senza alcuna pretermissione di crediti all’epoca esistenti (Nel caso di specie, il giudice adito, nel rigettare la domanda proposta dalle attrici nei confronti della liquidatrice di una società a responsabilità limitata, ha escluso la violazione da parte di quest’ultima della predetta “par condicio creditorum” e, conseguentemente, della sua responsabilità ai sensi dell’articolo 2495 del Cc, in quanto, nella circostanza, il credito di natura risarcitoria oggetto della pretesa attorea, all’epoca della cancellazione della società, non era ancora stato accertato ed era pertanto, in quanto tale, illiquido ed inesigibile).