Corte di Cassazione, Sezione 6 3, Civile, Ordinanza 14 ottobre 2021, n.28097
Società di capitali – Società per azioni – Collegio sindacale – Responsabilità dei sindaci – Condotta gestoria illecita degli amministratori – Omessa adeguata vigilanza dei sindaci – Responsabilità – Condotta esigibile – Estremi
Non è sufficiente ad esonerare i sindaci della società da responsabilità, in presenza di una illecita condotta gestoria posta in essere dagli amministratori, la dedotta circostanza di esserne stati tenuti all’oscuro o di avere assunto la carica dopo l’effettiva realizzazione di alcuni dei fatti dannosi, qualora i sindaci abbiano mantenuto un comportamento inerte, non vigilando adeguatamente sulla condotta degli amministratori, sebbene fosse da essi esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e porvi rimedio, di modo che l’attivazione dei poteri sindacali, conformemente ai doveri della carica, avrebbe potuto permettere di scoprire le condotte illecite e reagire ad esse, prevenendo danni ulteriori (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione avverso un provvedimento sanzionatorio emesso dalla Banca d’Italia per illeciti ascrivibili al ricorrente in qualità di Presidente del Collegio Sindacale di un istituto di credito, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso incidentale proposto dall’Organo di vigilanza, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, avendo erroneamente la corte distrettuale escluso la responsabilità del ricorrente per il deterioramento dei crediti erogati prima dell’assunzione della carica senza esaminare come il collegio sindacale avesse adempiuto ai propri doveri di vigilanza sulla funzionalità degli apparati di controllo interno e sulla correttezza dell’attività degli organi amministrativi in relazione al monitoraggio ed alle gestioni di tali crediti).