Corte d’Appello, Firenze, Sezione 2, Civile, Sentenza 29 marzo 2023, n.638
Il Codice della Crisi dell’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) – osserva la Corte d’Appello di Firenze – prevede per il debitore non fallibile, anche se consumatore, che versi in stato di sovraindebitamento, la possibilità di domandare con ricorso al Tribunale territorialmente competente l’apertura di una procedura di liquidazione controllata dai suoi beni e, se il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata anche da un suo creditore e, quando l’insolvenza riguardi un imprenditore, dal Pubblico Ministero. Il detto Codice in realtà ha previsto nel proprio corpo normativo l’istituto già introdotto dalla L. n. 3/2012, della “liquidazione del patrimonio in ipotesi di sovraindebitamento”,
modificandolo nella parte in cui ha stabilito la possibilità anche per i creditori di richiedere al Tribunale la liquidazione controllata dei beni del debitore in stato di insolvenza. La procedura è la seguente: il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore con l’assistenza dell’OCC (Organismo di composizione della Crisi) e ad esso deve essere allegata una relazione che esponga una valutazione sulla completezza e l’attendibilità della documentazione depositata con la domanda e che illustri la situazione economica patrimoniale e finanziaria del debitore. Il Tribunale, a seguito dell’apertura della procedura, nomina il liquidatore confermando in caso di domanda presentata dal debitore l’OCC, ovvero, in caso di giustificati motivi, scegliendolo nell’elenco dei gestori della crisi. Il liquidatore giudiziale esercita le azioni di recupero dei creditori, le eventuali azioni revocatorie, aliena i beni e distribuisce il ricavato ai creditori in modo da assicurare la par condicio, ragion per cui l’apertura della procedura di liquidazione comporta il blocco di tutte le procedure esecutive e cautelari e gli eventuali giudizi di cognizione sono, su autorizzazione del giudice, proseguiti dal liquidatore. La liquidazione comporta la messa a disposizione di tutti i beni del debitore al fine di soddisfare i creditori attraverso la distribuzione delle somme ricavate. In sostanza, argomenta ancora l’adita Corte, si tratta di una procedura concorsuale minore prevista appunto per le piccole e medie imprese non assoggettabili al fallimento per i limiti dimensionali di cui all’art.1, II, R.D. n. 267/19742 (L.F.).