Tribunale Bologna, Sezione 4, Civile, Sentenza 9 gennaio 2023
Composizione negoziata della crisi – Finanziamenti prededucibili d’urgenza – Procedimento – Tribunale – Giudizio prognostico
In tema di composizione negoziata della crisi, il tribunale è chiamato, nella parentesi giudiziaria costituita dal procedimento ex art. 22 C.C.I.I., ad esprimere un giudizio prognostico, allo stato degli atti, fondato sulla documentazione prodotta e sulla partecipazione delle parti interessate che si realizza attraverso l’opera dell’ausiliario che nel corso di audizione può sentire non solo il ricorrente, ma anche i creditori di maggior peso e gli eventuali investitori coinvolti nel progetto di ristrutturazione. In caso di sostanziale accordo delle parti, l’obiettivo del bilanciamento tra l’interesse del debitore a ottenere la finanza e quello dei creditori a non vedere tradite le proprie aspettative di recupero, almeno parziale, dei propri crediti, considerando l’obiettivo pericolo rappresentato dal fatto che pressoché l’intero patrimonio del ricorrente garantisce la finanza prededucibile, riduce il margine di rischio e pone le forze opposte della leva più accanto al fulcro rappresentato da un risultato complesso: il raggiungimento del miglior soddisfacimento dei creditori attraverso la continuità aziendale.