Corte di Cassazione, Sezione II, Civile, Sentenza 30 giugno 2026, n.22500
Nella divisione ereditaria il coerede deve imputare alla propria quota anche i debiti verso gli altri condividenti derivanti dalla gestione della comunione
Divisione – Divisione ereditaria – Collazione e imputazione – Oggetto -art. 723 c.c. – Ordine delle operazioni divisionali – Fondamento – art. 724, secondo comma, c.c. – Imputazione dei debiti e prelevamenti.
Rigetta, CORTE D’APPELLO NAPOLI, 10/07/2020
La resa dei conti tra i condividenti, prevista dall’art. 723 c.c., costituisce operazione divisionale preliminare alla formazione dello stato attivo e passivo dell’eredità, giacché, in base al comma 2 dell’art. 724 c.c., ciascun coerede deve imputare alla propria quota ed ai fi ni dei successivi prelevamenti non solo le somme di cui era debitore verso il defunto, ma anche quelle di cui è debitore verso i coeredi per debiti relativi alla gestione della comunione, di guisa che ciascun condividente creditore deve prendere una quantità di beni maggiori di quella espressa dalla quota astratta di comproprietà, idonea a realizzare il suo diritto verso gli altri.



