Corte d’Appello, Roma, Sezione L, Civile, Sentenza 7 gennaio 2022, n.4003
Dimissioni dal rapporto di lavoro – conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento del datore di lavoro – Corresponsione di un’indennità – Periodo presuntivamente necessario al reperimento di una nuova occupazione – Lavoratore inadempiente
In tema di dimissioni dal rapporto di lavoro l’eventuale condizione sfavorevole in cui venga a trovarsi il lavoratore dimissionario non costituisce la conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento del datore di lavoro e della risoluzione del rapporto che ne è conseguita. Il danno da risoluzione del rapporto per inadempimento del datore di lavoro è coperto esclusivamente, in via forfettaria e presuntiva, dalla corresponsione di un’indennità pari a quella di preavviso, con funzione compensativa della mancata percezione delle retribuzioni per il periodo presuntivamente necessario al reperimento di una nuova occupazione . Quindi, ai sensi dell’art. 2119 c.c., così come il sistema preclude al datore di lavoro che licenzi il lavoratore inadempiente, di domandare il risarcimento del pregiudizio sofferto per trovarsi costretto a reperire sul mercato un nuovo collaboratore a condizioni meno vantaggiose, non è consentito al lavoratore dimissionario per giusta causa ottenere altro che l’indennità di preavviso a compenso del pregiudizio specifico determinato dalla risoluzione del rapporto.