Corte di Cassazione, Sezione 3, Civile, Ordinanza 21 agosto 2023, n.24951
Contratto di assicurazione sulla vita – Successioni – Eredi legittimi – Beneficiari – Eredi per rappresentazione – Spettanza degli interessi – Decorrenza
Nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli “eredi legittimi” come beneficiari comporta l’inclusione, tra i medesimi, pure degli eredi per rappresentazione. L’effetto di tale inclusione comporta la corresponsione degli interessi corrispettivi sin dalla morte del de cuius. Quale che sia, quindi, il “titolo” della chiamata all’eredità, vale a dire, sia che si tratti di chiamata “diretta” ovvero “per rappresentazione” é la qualità di erede “legittimo”, senza ulteriori specificazioni, ciò che consente di fruire del beneficio contrattualmente previsto.