Corte di Cassazione, Sezione L, Civile, Sentenza 11 agosto 2020, n.16869
Responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. – Natura contrattuale – Onere della prova – Lavoratore: obbligazione lavorativa, danno e nesso causale – Datore: adempimento degli obblighi di sicurezza – Necessità
La responsabilità conseguente alla violazione dell’art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale, sicché il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio, o l’Istituto assicuratore che agisca in via di regresso, deve allegare e provare la esistenza dell’obbligazione lavorativa e del danno, nonché il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno, e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile.