Società – Società di persone – Distribuzione degli utili – Amministratore accomandatario – Legittimazione – Esclusione – Approvazione del bilancio o del rendiconto – Necessità
Titolare dell’obbligo di distribuzione degli utili che sono prodotti dall’impresa sociale è solo la società (nella specie, la società in accomandita), trattandosi – come già premesso dall’ordinanza interlocutoria – di soggetto giuridico autonomo e distinto dalle persone che compongono la relativa compagine e di soggetto alla cui attività rimonta, soprattutto, la produzione dei richiamati utili. Codesti invero fanno parte del patrimonio sociale fino a che, per le società di persone, non intervenga la delibera di approvazione del bilancio (o del rendiconto) che ne determina l’emersione. Ne segue che, nella società di persone, l’approvazione del citato documento, dal quale emerga l’esistenza dell’utile, è la (sola) condizione sufficiente a legittimare ciascun socio a pretendere che la società gli distribuisca la quota parte di utili spettante. Nessuno spazio esiste per individuare, invece, la legittimazione passiva dell’accomandatario sulla base di una distinta prestazione di fare a lui personalmente ascrivibile, essendo egli soltanto l’organo tramite il quale la società opera.