Corte di Cassazione, Sezione 1, Civile, Ordinanza 14 aprile 2023, n.10031
Famiglia – Matrimonio – Scioglimento – Divorzio – Obblighi – Verso l’altro coniuge – Assegno – In genere divorzio congiunto – Accordo per la corresponsione di assegno vita natural durante dall’ex coniuge all’altro a fronte di cessione di quote societarie da questo al primo – Possibilità di sua revisione – Esclusione – Ragioni – Natura di rendita vitalizia e non di assegno divorzile.
L’accordo, concluso in sede di separazione e poi trasfuso nel divorzio congiunto, con cui i coniugi convengano che, a fronte della cessione di quote societarie dalla moglie al marito, quest’ultimo corrisponda alla predetta ed ai figli, senza soluzione di continuità, un assegno “vita natural durante”, anche dopo il raggiungimento della maggiore età, non è suscettibile di revisione ex art. 8 della l. n. 898 del 1970, trattandosi non di pattuizione di un assegno divorzile, ma di costituzione di una rendita vitalizia.