Condominio negli edifici – Assemblea – Deliberazione invalide – Impugnazione – Mancata tempestiva convocazione del condomino – Annullabilità deliberazione – Sussistenza
In tema di condominio negli edifici, sono annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, quelle adottate con maggioranze inferiori a quelle prescritte dalla legge o dal regolamento, quelle affette da vizi formali o da irregolarità in violazione di prescrizioni legali, convenzionali o regolamentari. Ne consegue che la mancata tempestiva convocazione del condomino, ai sensi dell’art. 66 disp. att. cod. civ., integrando un vizio di costituzione dell’assemblea, determina l’annullamento della delibera approvata (Nel caso di specie, il giudice
capitolino ha annullato la deliberazione impugnata dagli attori in quanto il Supercondominio convenuto, non costituendosi in giudizio, aveva rinunciato a fornire la prova che i condomini fossero venuti a conoscenza, o che la convocazione fosse pervenuta nella loro sfera di conoscibilità, secondo la generale regola di presunzione di conoscenza degli atti recettizi fissata dall’art. 1335 cod. civ., della indetta assemblea almeno cinque giorni prima della sua celebrazione).