Tribunale Roma, Sezione 6, Civile, Sentenza 30 aprile 2021, n.7762
Contratti – Locazione – Immobili adibiti ad uso commerciale – Inadempimento del conduttore – Emergenza pandemica – Art. 3, comma 6- bis, del decreto – legge n. 6/2020 – Rispetto delle misure di contenimento quale causa di esclusione della responsabilità del debitore – Applicabilità – Esclusione – Fattispecie relativa a contratto di locazione di immobili adibiti ad uso di attività alberghiera
Il legislatore, a fronte delle obiettive difficoltà determinate dalle chiusure forzate di determinate attività produttive e commerciali e dalle restrizioni ai movimenti delle persone imposte per fronteggiare la pandemia di Covid 19, nella consapevolezza dell’impossibilità di ricorrere ai rimedi codicistici dell’impossibilità e dell’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, con l’art. 3, comma 6-bis, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ha prescritto che il rispetto delle misure di contenimento emanate per il contenimento della pandemia di Covid 19 debba essere sempre valutato ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore per ritardati adempimenti. Tale regime giuridico, tuttavia, non può trovare applicazione a beneficio del conduttore di beni immobili locati per uso alberghiero, ove, dalla compiuta istruttoria, sia pacificamente emerso il concorso delle seguenti circostanze: (i) che la morosità del conduttore abbia avuto luogo mesi prima rispetto all’adozione delle restrizioni governative anti-Covid 19; (ii) che la morosità del conduttore costituisca condotta costante e reiterata del medesimo; (iii) che il conduttore, pur prospettando la possibilità di pagare circa il cinquanta per cento dei canoni maturati, nulla abbia poi corrisposto al locatore; (iv) che, infine, in ogni caso, l’asserita impossibilità di pagamento non sia stata in alcun modo documentata in giudizio, non avendo il conduttore prodotto alcuna documentazione contabile e fiscale attestante la sua effettiva consistenza economica, così come non risulti suffragato da alcuna prova (non essendo stato prospettato al riguardo alcun mezzo istruttorio) l’assunto della mancanza di prenotazioni tali da rendere antieconomica la riapertura della struttura alberghiera nei periodi di allentamento delle restrizioni ai movimenti delle persone.