Tribunale Roma, Sezione VI, Civile, Sentenza 19 febbraio 2026, n.2806
La richiesta degli oneri condominiali non basta a provare il credito del locatore, che deve documentare le spese effettivamente sostenute
In tema di locazione di immobili urbani, qualora il conduttore, convenuto in giudizio per il mancato pagamento di oneri condominiali, contesti che il locatore abbia effettivamente sopportato le spese di cui chiede il rimborso o ne abbia effettuato una corretta ripartizione, incombe al locatore stesso, ai sensi dell’articolo 2697 del Cc, dare la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto, i quali non si esauriscono nell’aver indirizzato la richiesta prevista dall’articolo 9 della legge n. 392 del 1978, necessaria per la costituzione in mora del conduttore e perla decorrenza del bimestre ai fi ni della risoluzione, ma comprendono anche l’esistenza, l’ammontare ed i criteri di ripartizione del rimborso richiesto (Nel caso di specie, pur accogliendo quella di condanna al pagamento dei canoni di locazione non corrisposti, il giudice adito, richiamato l’enunciato principio, ha invece rigettato la domanda di pagamento degli oneri condominiali, in quanto, nella circostanza, a fronte delle puntuali e specifiche contestazioni mosse dal conduttore, il locatore non aveva prodotto in giudizio alcun bilancio condominiale, né alcuna fattura dai quali si potessero evincere gli esborsi condominiali ingiunti ed anticipati in favore di controparte).



