Tribunale Cassino, Civile, Sentenza 16 novembre 2021, n.1512
Lastrico solare – Unità abitative sottostanti – Terrazze a livello – Proprietari – Spese di manutenzione – Misura dei due terzi – Sussitenza
In tema di condominio negli edifici, l’obbligo dei proprietari di unità abitative sottostanti il lastrico solare o la terrazza a livello in uso o di proprietà esclusivi di concorrere, nella misura dei due terzi, nelle relative spese di ricostruzione o manutenzione, ex art. 1126 c.c., trova fondamento nel principio per cui i condomini sono tenuti a contribuire alle spese in ragione dell'”utilitas” che la cosa da ricostruire o riparare fornisce ai singoli appartamenti.