Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza 26 settembre 2023, n.27331
Lavoro – Lavoro subordinato (nozione, differenze dall’appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – Estinzione del rapporto – In genere dimissioni o risoluzione consensuale del rapporto ex art. 26 del d.lgs. n. 151 del 2015 – Forma scritta – Necessità – Assenza – Conseguenze.
In base all’art. 26 d.lgs. n. 151 del 2015, il rapporto di lavoro subordinato può essere risolto per dimissioni o per accordo consensuale delle parti solamente previa adozione della forma scritta, con le modalità telematiche previste o presso le sedi assistite, a pena di inefficacia dell’atto.