Corte di Cassazione, Sezione L, Civile, Sentenza 12 gennaio 2023, n.749
Licenziamento individuale – Giustificato motivo oggettivo – Soppressione della posizione – Obbligo di repêchage – Onere della prova – Datore di lavoro
In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo incombono sul datore di lavoro gli oneri di allegazione e di prova dell’esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche l’impossibilità del c.d. repêchage, ossia dell’inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore.