Corte di Cassazione, Sezione I, Civile, Sentenza 28 ottobre 2024, n.27766
La domanda di liquidazione della quota di una società di persone da parte di un socio uscente crea un obbligo per la società, non per gli altri soci
La domanda di liquidazione della quota di una società di persone, da parte del socio receduto o escluso, ovvero degli eredi del socio defunto, fa valere un’obbligazione non degli altri soci, ma della società, e, pertanto, ai sensi dell’articolo 2266 del Cc, va proposta nei confronti della società medesima, quale soggetto passivamente legittimato, senza che vi sia necessità di evocare in giudizio anche detti altri soci.In tema di società in nome collettivo, inoltre, con riferimento alla domanda di liquidazione della quota da parte degli eredi del socio defunto ai sensi dell’articolo 2284 del Cc, il necessario contraddittorio nei confronti della società, titolare esclusiva della legittimazione passiva, può ritenersi regolarmente instaurato anche nel caso in cui sia convenuta in giudizio non la società, ma tutti i suoi soci, ove risulti accertato, attraverso l’interpretazione della domanda e con apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, che l’attore abbia proposto l’azione nei confronti della società per far valere il proprio credito vantato contro di essa, Peraltro, nel giudizio volto alla liquidazione della quota sociale di una società in nome collettivo, quest’ultima è legittimata passiva, ma l’unico socio superstite può essere convenuto in lite sia in nome della società che in proprio, al fine di fare valere la sua responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali e ciò in base all’esame del concreto contenuto dell’atto di citazione.



