Corte di Cassazione, Sezione 3, Civile, Ordinanza 4 ottobre 2022, n.28716
Società e imprese – Società di persone – Eredi del socio defunto – Acquisto della qualità di socio – Esclusione – Diritto al valore della quota – Conseguenze – Obbligo degli amministratori di rendere il conto – De cuius che abbia partecipato alla amministrazione – Irrilevanza. (Cc, articoli 2261,2263 e 2289)
Nelle società di persone (nella specie, società in nome collettivo), gli eredi del socio defunto non acquisiscono la posizione di quest’ultimo nell’ambito della società, ma hanno soltanto il diritto alla liquidazione della quota del loro dante causa, vale a dire un diritto di credito ad una somma di denaro equivalente al valore della quota del socio defunto in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento. A tal fine, gli articoli 2261 e 2289 del codice civile, che devono essere letti congiuntamente, pongono a carico degli amministratori l’obbligo di rendere il conto nei confronti degli eredi del socio defunto, anche qualora il de cuius avesse partecipato all’amministrazione, al fine di consentire la formazione, in nome e per conto della società, di una situazione patrimoniale straordinaria aggiornata, ai fini dell’assolvimentodell’onere della società di provare il valore della quota.