Il mandato post mortem exequendum (art.1703 c.c.)
Il mandato post mortem è un vero e proprio contratto in forza del quale il mandatario si obbliga nei confronti del mandante a compiere determinati atti giuridici per conto di quest’ultimo, dopo la sua morte.
Il mandato post mortem è un negozio inter vivos che si perfeziona con l’accettazione da parte del mandatario. La morte del mandante rappresenta il termine iniziale o la condizione sospensiva al verificarsi della quale il contratto produce gli effetti voluti dalle parti.
Il mandato viene ritenuto pienamente legittimo quando ha ad oggetto attività meramente esecutive o relative ad attribuzioni patrimoniali già disposte in vita dal mandante o attribuzioni non patrimoniali.
Per le sue caratteristiche, il mandato post mortem exequendum rappresenta un valido strumento per il trasferimento mortis causa del patrimonio digitale di un individuo.
Con il detto strumento il mandante potrà conferire al mandatario, ad esempio, l’incarico di richiedere, ex artt. 17 GDPR e art 2 terdecies Dlgs n.196/03, la cancellazione definitiva dei dati (foto, video, immagini, conversazioni, email, messaggi) e dei profili attivi presenti nei social network e nelle piattaforme di propirtà delle società digitali e/o telefoniche; ovvero di consegnare ad uno o più soggetti tutti o alcuni beni digitali (foto, email, video, blog, sito web).
Con lo strumento del mandato post mortem, il mandatario potrà agire per conto del mandante per rimuovere quindi profili sui social network, così come files, foto, immagini, video, conversazioni, afferenti la sfera personale, confidenziale ed intima dell’individuo.
Unitamente al mandato post mortem, l’interessato potrà o dovrà vietare l’esercizio dei diritti a quei soggetti, che dopo la sua morte sarebbero, comunque, legittimati al loro esercizio (coniuge, figli, eredi legittimi).
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METODI DI PAGAMENTO
Il pagamento del compenso potrà avvenire anche con bonifico bancario e carta di credito.