Corte di Cassazione, Sezione L, Civile, Ordinanza 7 febbraio 2023, n.3692
Mobbing – Presupposti – Contenuto – Effetti – Differenze con lo straining. (Cc, articoli 1218, 1225, 2059 e 2087)
È configurabile il mobbing lavorativo ove ricorra l’elemento obiettivo, integrato da una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro e quello soggettivo dell’intendimento persecutorio nei confronti della vittima e ciò a prescindere dalla illegittimità intrinseca di ciascun comportamento, in quanto la concreta connotazione intenzionale colora in senso illecito anche condotte altrimenti astrattamente legittime, il tutto secondo un assetto giuridico pianamente inquadrabile nell’ambito civilistico, ove si consideri che la determinazione intenzionale di un danno alla persona del lavoratore da parte del datore di lavoro o di chi per lui è in re ipsa ragione di violazione dell’articolo 2087 del codice civile e quindi di responsabilità contrattuale, anche con i maggiori effetti di cui all’articolo 1225 del codice civile per il caso di dolo; è configurabile, invece, lo straining, quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie.