Corte di Cassazione, Sezione L, Civile, Ordinanza 20 gennaio 2020, n.1109
Lavoro – Lavoro subordinato (nozione, differenze dall’appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro – Tutela delle condizioni di lavoro mobbing orizzontale – Configurabilità – Presupposti -Condotta dolosa posta in essere da altri dipendenti – Conoscenza da parte del datore di lavoro – Necessità
Ai fi ni della configurabilità del “mobbing orizzontale”, addebitabile in astratto al datore di lavoro quale condotta omissiva in violazione dell’art. 2087 c.c., con conseguente prova liberatoria a suo carico ex art. 1218 c.c., è necessario che il datore medesimo abbia avuto conoscenza dell’attività persecutoria, quindi necessariamente dolosa, posta in essere dai propri dipendenti nel contesto dell’ordinaria attività di lavoro.