Modifica delle condizioni sancite nel decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi – Ricorso promosso per l’aumento dell’importo dovuto dal resistente a titolo di contributo al mantenimento della moglie – Accoglimento – Accertamento della mancata realizzazione del presupposto posto alla base della fissazione dell’entità dell’assegno in parola – Ipotesi ricorrente nella fattispecie – Ammontare dell’assegno de quo – Presupposto – Necessità della ricorrente di allontanarsi dalla casa coniugale di sua esclusiva proprietà – Rientro nel possesso della casa – Assenza di spese per procurarsi un alloggio – Condizione non realizzatasi – Presunti diritti asseriti dal resistente sull’immobile a suo tempo costituente casa coniugale – Mancato rilascio – Permanenza nel predetto immobile – Preclusione per la ricorrente di entrare nella casa – Sostituzione delle chiavi di accesso – Stato di cose non ipotizzato nel momento in cui era stato trovato l’accordo sull’assegno di mantenimento – Entità concordata ritenuta allora congrua alla luce della non necessità per la ricorrente di reperire a proprie spese un alloggio – Accoglimento della richiesta di revisione in aumento del contributo dovuto dal resistente – Aumento valido fin tanto che il resistente non lascerà la casa coniugale di esclusiva proprietà della ricorrente
Merita accoglimento il ricorso promosso per l’aumento dell’importo dovuto dal resistente a titolo di contributo al mantenimento della moglie, allorché venga accertato che il presupposto posto alla base della fissazione dell’entità dell’assegno di mantenimento concordata in sede di separazione non si sia realizzato. Ciò è quanto accaduto nella fattispecie, in cui l’ammontare dell’assegno de quo era stato stabilito sull’implicito presupposto che la ricorrente, che a causa della conflittualità con il resistente si era allora dovuta allontanare dalla casa coniugale di sua esclusiva proprietà, ne sarebbe dovuta rientrare in possesso, senza dunque sostenere spese per procurarsi un alloggio. Invero, tanto non si era verificato atteso che il resistente, ritenendo di avere dei diritti sull’immobile a suo tempo costituente casa coniugale, non aveva inteso lasciarlo in disponibilità della ricorrente, continuando ad occuparlo, perfino impendendo, a mezzo della sostituzione delle chiavi di accesso, alla stessa, legittima ed esclusiva proprietaria, di accedervi. Alla luce di tale stato di cose, certamente non ipotizzato nel momento in cui era stato trovato l’accordo sull’assegno di mantenimento, che nell’entità concordata appariva congruo a fronte della non necessità per la ricorrente di reperire a proprie spese un alloggio, si è ritenuto giusto, in accoglimento del ricorso, procedere ad una revisione in aumento del contributo dovuto dal resistente e ciò fin tanto che il medesimo intenderà permanere nella casa coniugale di esclusiva proprietà della ricorrente.