Il patto di famiglia
Il patto di famiglia è un istituto giuridico grazie al quale un imprenditore, mentre è ancora in vita, ha la facoltà di trasferire, in tutto o in parte, l’azienda o le partecipazioni azionarie di cui è titolare ad uno o più soggetti da egli stesso prescelti, in presenza di un accordo tra tutti i legittimari.
La trasmissione dell’azienda e delle partecipazioni sociali può avvenire, così, in vita, risolvendo anticipatamente le instabilità che potrebbero originarsi in sede di apertura della successione mortis causa.
Il patto di famiglia dovrà essere redatto per atto pubblico, al quale dovranno partecipare, oltre all’imprenditore, il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimati qualora in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio del detto imprenditore.
Per espressa previsione normativa, gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni si impegnano a liquidare in favore degli altri partecipanti (eredi legittimari non assegnatari), una somma di denaro o dei beni in natura convenuti tra le parti, di un valore tale da non ledere le quote di legittima loro spettanti.
Con il patto di famiglia l’imprenditore potrà scegliere in deroga al divieto dei patti successori a chi, tra i suoi eredi, destinare la gestione dell’azienda o delle partecipazioni, esprimendo questa volontà in un atto a cui aderiscono e convengono tutti i potenziali legittimari, facilitando, così, quel delicato momento del passaggio generazionale dell’impresa molto spesso contraddistinto da litigiosità e da incomprensioni, difficilmente sanabili.
Il patto di famiglia è un contratto plurilaterale inter vivos ad effetti reali, a titolo gratuito, con il quale il titolare di azienda o di quote sociali trasferisce a uno o a più dei suoi eredi la proprietà di una parte, dei beni destinati a cadere in successione, ad esempio l’azienda o le quote sociali, sottraendoli, così, con il consenso di tutti i legittimari, alla devoluzione ereditaria.
Il patto di famiglia deve prevedere che il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni societarie avvenga nel rispetto delle “differenti tipologie societarie”. Ciò significa che non si potrà derogare ad eventuali convenzioni o limiti previsti con legge o con statuto.
Nel caso di società di persone, il trasferimento di una quota determina una modifica del contratto sociale che, salva diversa pattuizione, necessita del consenso di tutti i soci che dovrà essere preventivamente acquisito.
Nel caso di società di capitali, invece, le partecipazioni sono liberamente trasferibili fatte salve le diverse disposizioni statutarie che possono prevedere limiti alla trasferibilità, mediante, ad esempio clausole di gradimento e prelazione.
Va evidenziato che il diritto di prelazione coinvolge solo le cessioni a titolo oneroso e non anche quelle a titolo gratuito, come è quella che avviene in caso di trasferimento mediante patto di famiglia.
L’ultimo comma dell’art. 768 quater del codice civile sancisce che “Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione”. Apertasi la successione del disponente, in caso di lesione di legittima l’azione di riduzione non potrà essere esperita sia in relazione al trasferimento dell’azienda e delle partecipazioni societarie, sia in relazione alle liquidazioni delle quote di legittima previste nel patto di famiglia. Inoltre, non potrà essere richiesta la collazione di quanto ricevuto con il patto di famiglia nell’ambito della divisione ereditaria.
L’art. 768 septies cc stabilisce, infine, che: “Il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei modi seguenti:
1. Mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo;
2. Mediante recesso, se espressamente previsto dal contratto stesso ….”.
Il recesso può avvenire solo se espressamente previsto nel contratto originario e per i motivi convenzionalmente previsti.