Corte di Cassazione, Civile, Sezione III, Sentenza 03 novembre 2025, n.29059
Dichiarazione positiva del terzo, onere di immediata rettifica per errore incolpevole e rimedio di opposizione agli atti avverso l’ordinanza di assegnazione
In ipotesi di dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c., il terzo pignorato, se si avvede di essere incorso in errore, ha l’onere di attivarsi immediatamente, rettificando o revocando la dichiarazione positiva, resa per errore incolpevole, sino all’emissione dell’ordinanza di assegnazione. E, nel caso in cui il giudice non tenga in conto, perché non la ritenga giustificata, o ammissibile, o tempestiva, la dichiarazione correttiva o revocatoria e proceda ugualmente all’assegnazione, è legittimato, e al contempo onerato, della proposizione della opposizione agli atti esecutivi.



