Corte di Cassazione, Sezione 6 3, Civile, Ordinanza 9 febbraio 2023, n.3938
Contratti – Locazione – Immobili adibiti ad uso abitativo – Diniego di rinnovo del contratto alla prima scadenza – Comunicazione del locatore – Specificazione del motivo tra quelli tassativamente indicati dalla legge – Necessità – Finalità – Verifica della realizzabilità e serietà dell’intento del locatore e tutela sanzionatoria
In tema di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, nella comunicazione del locatore del diniego di rinnovo del contratto, ai sensi dell’art. 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, tra quelli tassativamente indicati dalla stessa norma, sul quale la disdetta è fondata, in modo da consentire, in caso di controversia, la verifica “ex ante” della serietà e della realizzabilità dell’intenzione dedotta in giudizio e, comunque, il controllo, dopo l’avvenuto rilascio, circa l’effettiva destinazione dell’immobile all’uso indicato nell’ipotesi in cui il conduttore estromesso reclami l’applicazione delle sanzioni ivi previste a carico del locatore.