Corte di Cassazione, Sezione 1, Civile, Ordinanza 13 marzo 2023, n.7279
Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Amministratori – Azione sociale della minoranza – Responsabilità degli amministratori – Condizioni – Interesse extrasociale – Rilevanza – Ipotesi concernente la conclusione di un contratto in conflitto di interessi – Onere probatorio – Estremi – Interesse estraneo o pregiudizievole per la società – Necessità
In tema di azione proposta contro gli amministratori e gli altri soci, ai sensi dell’art. 2476 cod. civ., per i danni cagionati alla società a responsabilità limitata quale azione sociale della minoranza, l’amministratore risponde dei predetti danni qualora abbia fatto prevalere l’interesse extrasociale, così come accertato del giudice di merito, il quale verifichi che l’amministratore medesimo abbia agito senza che la scelta abbia un fondamento razionale o se non sia accompagnata dalle verifiche imposte dalla diligenza richiesta, ma sia, al contrario, connotata da imprudenza o, addirittura, da dolo. In particolare, ove si deduca la conclusione di un contratto in conflitto di interessi, non basta che il terzo abbia un interesse diverso o anche contrario a quello della società – situazione che può porsi, di regola, per i contratti sinallagmatici, ove al vantaggio economico prodotto da una condizione contrattuale per una parte corrisponde specularmente una minore convenienza per l’altra – dovendo essere interessi fra loro incompatibili e fare difetto i presupposti per addivenire a quel regolamento contrattuale, in quanto l’accordo non risponda a nessun interesse della società e sia per essa pregiudizievole. Tale situazione deve essere palesata, trattandosi di atto gestorio per il quale vige la regola dell’insindacabilità giudiziale delle scelte di merito, da indici ed elementi di anomalia del contesto concreto in cui la scelta è stata compiuta, che è onere di chi agisce provare, con qualsiasi mezzo probatorio.