Società e imprese – Società di persone – Società in nome collettivo – Disciplina applicabile – Amministratori – Obblighi – Inadempimento – Azione sociale di responsabilità – Legittimazione attiva – Esclusiva competenza della società – Esperibilità dell’azione da parte del singolo socio – Esclusione. (Cc, articoli 2251, 2260 e 2291; Cpc, articolo 81)
La società in nome collettivo è regolata dalle disposizioni di cui agli articoli 2291 e seguenti del Cc, nonché, per quanto non espressamente previsto dalle predette norme, dalle disposizioni che disciplinano la società semplice (articoli 2251 e seguenti del Cc). In tale quadro, quindi, le contestazioni in punto di corretta gestione societaria, in mancanza di esplicita previsione contenuta nel capo dedicato alle società in nome collettivo, sono regolate dal capo II, dedicato alle società semplici e, più nello specifico dall’articolo 2260 del Cc, secondo cui gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l’adempimento degli obblighi ad essi imposti dal contratto sociale o dalla legge. Pertanto, il diritto alla conservazione del patrimonio sociale compete esclusivamente alla società, atteso che è la stessa il soggetto su cui grava il danno derivante dall’inadempimento degli obblighi degli amministratori. Tale disposizione, difatti, chiarisce la responsabilità degli amministratori “verso la società”, nulla disponendo in ordine ai singoli soci. In tale prospettiva, poiché dotata di soggettività giuridica distinta e autonoma dai singoli soci, è la società, e non anche il singolo socio, quest’ultima è anche l’unico soggetto legittimato ad agire a mezzo di coloro che ne abbiano la rappresentanza, per la tutela dei propri diritti. In definitiva, il fondamento dell’azione di responsabilità avverso gli amministratori di una società in nome collettivo può rinvenirsi solo nel richiamato articolo 2260 del Cc che, rimettendo l’azione di responsabilità alla esclusiva competenza della società, esclude che l’azione predetta sia direttamente esperibile dal singolo socio (Nel caso di specie, il giudice adito ha ritenuto infondata, per carenza di legittimazione attiva, l’azione con cui parte attrice aveva agito al fine di tutelare la “deminutio” patrimoniale subita dalla società in nome collettivo della quale la stessa era di socia di minoranza).