Corte di Cassazione, Sezione L, Civile, Sentenza 25 gennaio 2023, n.2234
Lavoro – Lavoro subordinato (nozione, differenze dall’appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – Retribuzione – In genere insolvenza del datore di lavoro – Fondo di garanzia – Crediti retributivi – Indennità associata alla tutela reintegratoria ex art. 18 st. lav. novellato – Riconducibilità – Fattispecie
In caso di insolvenza del datore di lavoro, tra i crediti retributivi che il lavoratore ha diritto di ottenere dal Fondo di garanzia costituito presso l’INPS, va inclusa l’indennità associata alla tutela reintegratoria ex art. 18 st. lav. novellato, stante la sua connotazione retributiva, alla luce dell’equivalenza del segmento temporale tra licenziamento e reintegrazione ad un periodo effettivamente lavorato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d’appello di riforma della pronunzia di rigetto di primo grado, fondata sull’erroneo presupposto della connotazione indennitaria e non retributiva dei crediti vantati dal lavoratore).