La fattura elettronica non è titolo sufficiente per ottenere un decreto ingiuntivo
Non è possibile emanare un decreto ingiuntivo soltanto sulla base delle fatture emesse seppur elettroniche. La ratio dell’art. 634 c.p.c. relativo alla prova scritta – secondo il giudice – si fonda sulla peculiare valenza della contabilità ordinata e conforme a legge, indice di affidabilità del soggetto alla cui attività si riferisce, per cui la fatturazione elettronica, pur assicurando elevati standard di certezza e autenticità, non risulta di per sé idonea ad ottenere un decreto ingiuntivo (in applicazione di tale principio, il Giudice di merito ha emesso un decreto di richiesta di integrazione documentale, invitando il ricorrente a depositare, entro 30 giorni, estratto autentico notarile delle scritture contabili con l’annotazione delle fatture e l’attestazione da parte del notaio di regolare tenuta ai sensi delle norme vigenti).