Tribunale Roma, Sezione 5, Civile, Sentenza 28 aprile 2023, n.6697
Condominio parziale – Spese di manutenzione e conservazione cose ed impianti che servono solo una parte di fabbricato – Ripartizione spesa – Solo tra i proprietari della parte interessata – Criteri di riparto – Quote millesimali di proprietà di ciascuno degli interessanti
In tema di condominio parziale, si osserva come le spese di manutenzione e conservazione delle cose e degli impianti che servono solo una parte di fabbricato, formando oggetto di condominio separato, debbono essere sostenute solo dai proprietari delle unità immobiliari di questa parte, e non degli altri. Pertanto, laddove il condominio sia costituito da un complesso formato da più edifici separati e le parti comuni relative ai singoli fabbricati (quali, ad esempio, i lastrici, tetti, scale, ascensori, di ciascun edificio) appartengano oggettivamente ai soli proprietari delle unità che compongono i vari fabbricati, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, di conservazione ed innovazione di parti e impianti comuni, devono ripartiti fra i condomini di quella parte di fabbricato, in proporzione alle quote millesimali di proprietà di ciascuno degli interessanti.