Tribunale Roma, Sezione V, Sentenza 17 luglio 2026, n.11223
Il condominio risponde dei danni provocati dalle parti comuni alle proprietà esclusive anche quando la causa risalga a difetti costruttivi dell’edificio
Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, rispondendo, in base all’articolo 2051 del Cc, dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché tali danni siano imputabili a difetti costruttivi dello stabile (Nel caso di specie, richiamato l’enunciato principio, il giudice adito, ha ritenuto responsabile il Condominio convenuto, ai sensi dell’articolo 2051 del Cc, per non aver fornito alcuna prova idonea a superare la relativa presunzione di responsabilità, dei danni cagionati al condomino attore in conseguenza degli accertati ammaloramenti verificatisi nell’appartamento di proprietà di quest’ultimo, ed eziologicamente riconducibili, nella circostanza, ad un’errata progettazione dell’involucro esterno del fabbricato, parte condominiale ai sensi dell’articolo 1117 del Cc, sulla quale il Condominio medesimo era tenuto a esercitare i poteri di controllo, regolamentazione e vigilanza stabiliti a suo carico dalla legge, risultando del tutto inconferente – e, peraltro, indimostrato – che la presenza dei ponti termici, posti all’interno di tale involucro, fosse imputabile a difetti costruttivi o di progettazione dello stabile).



