Corte di Cassazione, Sezione II, Civile, Ordinanza 4 marzo 2024, n. 5704
Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente al pagamento degli oneri dell’anno in corso e di quello precedente la vendita
In tema di condominio, chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questi al pagamento degli oneri maturati esclusivamente nell’anno in corso e in quello precedente la vendita, non anche rispetto agli anni ulteriormente precedenti, come previsto dal novellato art. 63, comma 4, c.c. la cui applicazione non è retroattiva rispetto alla sua entrata in vigore (18 giugno 2013).



