Corte d’Appello Roma, Sezione 8, Civile, Sentenza 9 dicembre 2022, n.7992
Condominio – Manutenzione dei frontalini – Funzione di tipo estetico rispetto all’intero stabile – Ripartizione della spesa tra tutti i condomini
In materia condominiale spese per la manutenzione dei frontalini sono a carico di tutti i condomini e non solo dei proprietari dei balconi, costituendo parti comuni ex art. 1117 c.c., laddove svolgono una funzione di tipo estetico rispetto all’intero stabile. Invero, in tema di condominio, gli elementi esterni, quali i rivestimenti della parte frontale (c.d. frontalini) e di quella inferiore, e quelli decorativi di fioriere, balconi e parapetti di un edificio, svolgendo una funzione di tipo estetico rispetto all’intero stabile, del quale accrescono il pregio architettonico, costituiscono, come tali, parti comuni ai sensi dell’art. 1117, n. 3), c.c., con la conseguenza che la spesa per la relativa riparazione ricade su tutti i condomini, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.