Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile, Ordinanza 25 novembre 2022, n.34861
Contratti in genere – Requisiti (elementi del contratto) – Requisiti accidentali – Condizione (nozione, distinzione) – Pendenza – In genere separazione consensuale – Clausola di vendita della casa coniugale assegnata al coniuge affidatario di figlio minore – Validità – Fondamento.
E’ valida la clausola con la quale i coniugi, in sede di separazione consensuale, si accordino per vendere in futuro l’abitazione coniugale che sia stata assegnata al coniuge affidatario di figlio minore, in quanto autonoma rispetto alla concordataassegnazione e con essa non incompatibile.