Corte di Cassazione, Sezione I, Civile, Sentenza 18 marzo 2026, n.6433
Responsabilità per tardiva deindicizzazione in tema di diritto all’oblio online e accertamento del danno non patrimoniale da lesione della reputazione e della sfera privata
In tema di trattamento dei dati personali e diritto all’oblio online, il gestore di un motore di ricerca, quale responsabile del trattamento dei dati indicizzati, risponde dell’illecito derivante dalla tardiva o incompleta deindicizzazione dei collegamenti ad articoli concernenti procedimenti penali definiti, quando, venuta meno l’attualità dell’interesse pubblico alla loro diffusione, tali contenuti continuino a essere facilmente reperibili mediante ricerche svolte a partire dal nome dell’interessato, con pregiudizio della sua reputazione e riservatezza. Il danno non patrimoniale da lesione della reputazione e della sfera privata, conseguente a tale illecito trattamento, non può ritenersi escluso in via automatica per difetto di prova, potendo essere accertato anche in base a presunzioni semplici, desunte, tra l’altro, dal contenuto potenzialmente stigmatizzante delle notizie, dalla loro obsolescenza rispetto all’evoluzione della vicenda, dalla persistenza e visibilità dei risultati nei motori di ricerca, nonché dalla posizione sociale e professionale del soggetto leso e dall’incidenza sulla sua vita di relazione. È nulla, per motivazione solo apparente e intrinsecamente contraddittoria, la sentenza che, pur avendo accertato l’illiceità del trattamento dei dati personali in violazione del diritto all’oblio, neghi il risarcimento del danno non patrimoniale limitandosi a richiamare in modo assertivo la mancata prova del pregiudizio, senza esaminare concretamente le allegazioni di parte e gli elementi presuntivi off erti a sostegno della domanda e senza dar conto delle ragioni per cui tali elementi non siano ritenuti idonei a fondare, anche in via presuntiva ed equitativa, l’accertamento e la liquidazione del danno.



